Società Italiana di Chimica Agraria

Codice Etico

Premessa

La Società Italiana di Chimica Agraria (di seguito SICA) ha l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo delle conoscenze nel campo delle discipline chimiche applicate all'agricoltura avendo come oggetto di interesse tutti gli aspetti chimici della produttività agraria e dei fattori ambientali che la controllano, nonché di indirizzare tali studi verso l’eccellenza nell’ambito della ricerca, della didattica e del trasferimento di conoscenze verso terzi. Tale scopo può essere raggiunto attraverso il riferimento ad un codice etico, che deve rappresentare l’asse portante dell’attività della società.
In tale ottica, la SICA ha ritenuto opportuno elaborare un proprio Codice Etico (di seguito Codice), la cui osservanza rappresenta il presupposto fondamentale per l'ammissione e per il mantenimento dello status di socio.

Principi fondamentali

Art. 1
Principi generali

Il Codice rappresenta un modello comportamentale comune, in cui sono indicati i valori e le norme che tutti i soci devono condividere e rispettare durante la loro vita associativa. Questi principi, intesi come linee guida, tengono conto dei più importanti documenti internazionali sull'integrità della ricerca, la politica europea di ricerca e innovazione responsabile (RRI), la Carta dei ricercatori e il Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca.
Spetta al Presidente SICA (di seguito Presidente), al Consiglio Direttivo (di seguito CD), e alla Commissione Etica della SICA esserne il garante.

Art. 2
Destinatari

Sono tenuti all’osservanza del presente Codice tutti i soci SICA, persone, società o enti, che a vario titolo operano nell’ambito della Società e ne promuovono le attività. La richiesta di iscrizione alla SICA comporta l’accettazione del presente Codice nella sua interezza. Al Codice Etico è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di tutti i soci SICA mediante pubblicazione online sul sito Internet della società (http://www.chimicagraria.it).
Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a conoscere e rispettare le previsioni del Codice, mantenendo un comportamento corretto e agendo con onestà intellettuale e personale.

Art. 3
Valori e impegni

In relazione ai ruoli e alle responsabilità assunti sia individualmente che all'interno degli organi sociali, i soci SICA si impegnano:

  1. al rispetto della dignità umana e alla promozione dell’individuo come persona in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco;
  2. alla promozione della libertà e dei diritti fondamentali;
  3. alla promozione dell'onestà, integrità e professionalità, con un preciso impegno nella lotta contro ogni forma di corruzione, nella promozione dell'equità, imparzialità, cooperazione e trasparenza;
  4. all’incoraggiamento della conoscenza, dell’eccellenza degli studi scientifici e della ricerca di base ed applicata;
  5. a favorire, in ogni modo, lo sviluppo della curiosità scientifica, la formazione e l’apprendimento delle metodiche di ricerca di tutti i giovani con cui i soci vengono a contatto;
  6. a garantire a tutti coloro che collaborano in forma temporanea alla ricerca il giusto ed equo riconoscimento anche economico qualora previsto;
  7. al rispetto ed alla tutela dell’ambiente.

Regole specifiche

Art. 4
Prassi discriminatorie

Tutti i soci SICA condannano qualsiasi forma di discriminazione, nella tutela del riconoscimento delle diversità territoriali, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, politiche ed economiche, di genere, di orientamento sessuale, di aspetto fisico e di età.

Art. 5
Proprietà intellettuale e plagio

I soci SICA sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale e plagio.
Devono seguire un comportamento appropriato nella pubblicazione dei risultati di ricerca, indicando i nominativi di chi ha contribuito alla ricerca, riconoscendo e citando opportunamente le fonti esterne, evitando l’abuso delle auto-citazioni, il ricorso improprio a citazioni incrociate (cross-citazioni), ed ogni altra attività manipolatoria finalizzata ad influenzare artificiosamente gli indicatori bibliometrici.

Art. 6
Nepotismo, favoritismo ed abuso

I soci SICA rifiutano ogni forma di nepotismo, di favoritismo, e di abuso della propria posizione allo scopo di trarne vantaggi personali.

Art. 7
Etica nei rapporti con la SICA

I rapporti ed i comportamenti dei soci SICA, indipendentemente dalle cariche ricoperte nella Società, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto, evitando attività, anche occasionali, conflittuali con le finalità e gli interessi della Società o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con i suoi obiettivi. A tal fine, tutti i soci SICA sono tenuti al rispetto dei seguenti punti:

  1. evitare situazioni nelle quali gli interessi personali possano generare conflitto di interessi con quelli della Società;
  2. osservare tutti i provvedimenti generali e particolari approvati dall’assemblea e dal CD della Società.

Art. 8
Ricerca, didattica e terza missione

I soci SICA, accademici e non, nelle personali attività di ricerca, didattica e terza missione si impegnano a:

  1. svolgere le proprie attività nel pieno rispetto dei valori etici dell’associazione riportati nel Codice;
  2. trasferire i valori etici nelle attività rivolte ai portatori d’interesse.

Art. 9
Uso del nome e della reputazione della società

Il nome e la reputazione della Società possono essere utilizzati soltanto con l’espressa autorizzazione della Società stessa.
In ogni caso non è consentito:

  1. utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società;
  2. utilizzare la reputazione della Società in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
  3. esprimere a nome della Società punti di vista strettamente personali.

Art. 10
Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti ufficiali della Società con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti (Presidente e CD) oppure devono espressamente essere autorizzati dal CD.

Disposizioni procedurali

Art. 11
Commissione Etica

La Commissione Etica è composta da tre membri. Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea dei soci SICA, ed il CD, all’atto del suo insediamento, nomina due membri (in parità di genere) più un supplente sulla base della loro esperienza professionale ed attività nell’ambito della SICA. La Commissione Etica rimane in carica due anni dalla data di nomina (eventuali casi pendenti al momento della scadenza vengono tuttavia gestiti fino alla loro conclusione). I componenti della Commissione Etica sono tenuti alla riservatezza per tutto ciò di cui vengano a conoscenza durante l’attività svolta.

Art. 12
Violazione del codice etico

Tutti i soci SICA possono segnalare al Coordinatore (via e-mail) ogni fatto, atto o comportamento potenzialmente in conflitto con il presente Codice. Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, né quelle prive di una dettagliata descrizione dei fatti che si intendono segnalare. Il Coordinatore attiva il procedimento istruttorio della Commissione Etica. L’apertura del procedimento è comunicata, via email, sia a chi ha effettuato la segnalazione sia a chi è ritenuto responsabile della presunta violazione del Codice.

Art. 13
Procedimento

La Commissione Etica esamina le segnalazioni di violazione del Codice avendo facoltà di sentire le persone coinvolte nei fatti o a conoscenza degli stessi. Chi è ritenuto responsabile della presunta violazione ha il diritto, entro trenta giorni, di produrre alla Commissione memorie scritte e/o documenti.
Sulla base dell’istruttoria, la Commissione, entro sessanta giorni dall’inizio della procedura, redige un parere motivato, nel quale evidenzia gli eventuali comportamenti in contrasto con i canoni del presente Codice e propone l’archiviazione o l’eventuale sanzione. La Commissione informa tempestivamente il Presidente della società via e-mail. Il Presidente ed il CD, sulla base del parere della Commissione Etica, delibera a sua volta l’archiviazione della segnalazione o eroga la sanzione. La sanzione può consistere in un richiamo riservato, pubblico, fino ad arrivare all’espulsione dalla SICA. Il Presidente informa i soggetti interessati dell’esito del procedimento. Il Presidente e il CD valutano anche l’opportunità di adottare ulteriori iniziative o provvedimenti volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente Codice.
Qualora un componente del CD sia coinvolto nel procedimento disciplinare non potrà partecipare alle riunioni in merito.