Società Italiana di Chimica Agraria

Statuto della Società Italiana di Chimica Agraria S.I.C.A.

Art. 1
Denominazione e sede

E' stata costituita, in data 24 luglio 1981, un'Associazione a carattere scientifico, con sede legale in Padova, presso l'Istituto di Chimica Agraria dell'Università, denominata Società Italiana di Chimica Agraria. L' Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
Scopi e attività

La Società ha lo scopo di diffondere le conoscenze e promuovere gli studi e le ricerche nel campo delle discipline chimiche applicate all'agricoltura. Oggetto di interesse della Società sono tutti gli aspetti chimici della produttività agraria e dei fattori ambientali che la controllano. La Società esplica la sua attività mediante assemblee ordinarie e straordinarie, congressi, simposi, seminari e pubblicazioni anche in collaborazione con altre Società italiane od estere. Può inoltre articolarsi in sezioni con interessi particolari nel campo della Chimica Agraria.

Art. 3
Soci

Possono far parte della Società tutti gli studiosi delle discipline di cui all'Art. 2. Possono altresì far parte della Società, in qualità di Soci Sostenitori, gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Ditte che intendono contribuire a realizzare gli scopi e potenziare le attività della Società. La domanda di associazione viene presentata alla Presidenza ed è accettata con l'approvazione unanime del Consiglio Direttivo oppure con l'approvazione a maggioranza semplice dell'assemblea. La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato pagamento della quota per due anni consecutivi;
  3. per radiazione deliberata dall'Assemblea.

Art. 4
Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazioni e a tutte le manifestazioni indette dalla Società. Il voto può essere espresso mediante delega. E' ammessa una sola delega per ciascun votante. I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale e di collaborare a tutte le attività statutarie. Il Socio Sostenitore è rappresentato in Assemblea da un suo delegato con pari diritti dei Soci Ordinari, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali.

Art. 5
Organi della Società

Gli organi della Società sono:

  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il "Past President"
  • il Segretario Tesoriere
  • la Commissione di Studio

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 6
Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente con preavviso scritto di almeno 30 giorni indicante il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Oltre alle altre attribuzioni indicate nello Statuto della Società, l'Assemblea deve:

  • approvare la relazione delle attività della Società per l'anno decorso ed il programma per l' anno seguente;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi, preparati dal Segretario Tesoriere;
  • deliberare l'ammontare della quota annuale di associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea verranno prese a maggioranza dei voti espressi, ad eccezione di quelle riguardanti lo scioglimento della Società, i mutamenti di Statuto, la radiazione dei Soci, per le quali è richiesta la maggioranza degli aventi diritto a partecipare in prima convocazione e i 2/3 dei presenti votanti in seconda convocazione. La seconda convocazione può avvenire nella stessa data della prima.

Art. 7
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal "Past President", dal Segretario Tesoriere e da quattro Consiglieri che durano in carica due anni. L'Assemblea generale dei Soci con voto segreto e a maggioranza semplice elegge il Vice Presidente e i 4 Consiglieri. Il Vice Presidente diventa automaticamente Presidente dopo un biennio. L 'ultimo Presidente che abbia portato a termine il mandato assume automaticamente la carica di "Past President".

I 4 Consiglieri possono essere rieletti consecutivamente per un secondo biennio. Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, durante la seduta d'insediamento del Consiglio Direttivo stesso. I1 Consiglio Direttivo gestisce l'ordinaria amministrazione della Società. redige la relazione annuale e propone il programma l'anno successivo tenendo conto anche delle segnalazioni dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione di Studio composta da 5 Soci scelti possibilmente tra le persone che occupano particolari incarichi e svolgono funzioni di interesse della Società. La Commissione di Studio è ammessa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. E' auspicabile che il Consiglio Direttivo e la Commissione di Studio garantiscano la massima pluralità di espressione delle Istituzioni componenti la Società.

Art. 8
Presidente

Il Presidente rappresenta la Società, vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Presiede l' Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente indirà, ogni anno, almeno un'assemblea il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo. Convocherà l'Assemblea straordinaria nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci.

Art. 9
Entrate e Patrimonio

Le entrate della Società sono costituite dalle quote sociali, dalle sovvenzioni erogate da Enti privati, dalle donazioni e dai lasciti. Il patrimonio della Società può essere costituito da beni mobili e immobili. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione da darsi al patrimonio netto risultante dalla liquidazione ai sensi delle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 10
Norme di Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di Legge vigenti in materia.

Art. 11
Elezioni

Alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali partecipano tutte le persone fisiche (Soci Ordinari) in regola con il pagamento delle quote sociali e 1 delegato per ciascun Socio Sostenitore.
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono ogni due anni nell'autunno precedente il biennio relativo all'esercizio delle stesse cariche e possibilmente durante l'Assemblea annuale dei Soci che si tiene nell'ambito del Convegno annuale della Società.
Almeno sei mesi prima delle elezioni il Consiglio Direttivo istituisce un "Comitato elettorale" che ha la funzione di accertare la disponibilità dei Soci a candidarsi e a prestare la loro opera nell'interesse della Società. Il Comitato elettorale è composto dal Presidente, dal "Past President" e da due Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato predispone un elenco di candidati disponibili per ogni singola carica elettiva. Di ogni nominativo può predisporre anche un brevissimo profilo da inviare al corpo elettorale.
Le elezioni si svolgono nel corso di una Assemblea Ordinaria.
Partecipano al voto solo i Soci in regola con le quote sociali. E' consentito mettersi in regola con il pagamento della quota sociale, acquistando il diritto di voto, anche durante l'Assemblea Ordinaria convocata ai sensi del precedente comma.
Lo scrutinio viene effettuato al termine dei lavori dell'apposita Assemblea Ordinaria, che provvede a designare i Soci scrutatori.